TERMINI E CONDIZIONI

1) Parti  

Il soggetto che attraverso l’utilizzo del sito richiede l’erogazione di servizi professionali di seguito denominato “Cliente”

E

Studio Commerciale GS di seguito denominato “Professionista”  convengono quanto segue.

2) Utilizzo di collaboratori 

Nell’espletamento dell’incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

3) Decorrenza e durata dell’incarico

L’incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito

fino al 31 dicembre dell’anno in corso, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all’altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell’anno in corso.

fino alla conclusione della prestazione.

4) Compensi, spese e contributi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano:

3.a – Compensi come espressamente esplicitati o in relazione ad altro accordo concluso

Nel caso di prestazione continuativa ultrannuale i compensi saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT.

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d’incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra le parti.

Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del  50 % sui compensi fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro 30 giorni dalla richiesta.

Il compenso come sopra pattuito è stato ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale in oggetto e liberamente determinato. Il Cliente dichiara, inoltre, di essere consapevole e di essere stato informato del grado di complessità dell’incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

3.b – Spese e contributi

I compensi pattuiti sub 3.a si intendono sempre al netto dell’I.V.A. e del contributo integrativo previdenziale

5) Obblighi del Professionista

a) Con l’assunzione dell’incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b) Il Professionista, ai sensi dell’art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

6) Obblighi del Cliente

a) Il Cliente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

b) Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell’esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l’espletamento del mandato.

c) Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all’incarico conferito mediante atti scritti.

7) Antiriciclaggio

Il Professionista è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal DLgs. del 21 novembre 2007 n. 231, concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (di seguito “normativa Antiriciclaggio”) ed, in particolare, a svolgere la cosiddetta adeguata verifica della clientela prima di dare esecuzione all’incarico.

Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché all’eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante.

L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio.

Il Cliente dichiara di essere consapevole che:

– il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinchè possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per  corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra Autorità competente;

– i dati registrati sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

8) Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

9) Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d’incarico si sia protratto per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all’avvenuta comunicazione al Cliente.

10) Recesso

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o P.E.C., con un preavviso di 30 giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.

11) Clausola di Mediazione

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell’Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L’arbitro deciderà secondo diritto.

12) Foro competente

Per ogni controversia giudiziale il foro competente è quello di Perugia.

13) Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

14) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all’ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

15) Protezione dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03;

il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

3) “Compensi, spese e contributi”;

5) “Obblighi del Cliente”;

7) “Interessi di mora”;

8) “Clausola risolutiva espressa”;

9) “Recesso”;

11) “Clausola di Mediazione e Arbitrato”.

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